Statuto

Lo Statuto dell’Associazione Propeller Club

Port of Palermo

 

Costituzione, Denominazione, Scopo e Durata

 

– Art. 1

E’ costituita in Palermo, con sede nella via Sammartino 95, l’associazione THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUB-PORT OF PALERMO ed avente i seguenti scopi:

– Promuovere, appoggiare e sviluppare le attività marittime allo scopo di migliorare le relazioni umane ed i rapporti internazionali.

– Promuovere pertanto il commercio, le pubbliche relazioni ed uno spirito di amicizia e di propositi comuni tra persone impegnate ed interessate nelle attività connesse ai trasporti marittimi, terrestri, aerei.

– Favorire la formazione e l’aggiornamento tecnico, culturale e professionale tra tutti gli appartenenti alle categorie economiche e professionali legate alle attività marittime e dei trasporti internazionali e nazionali.

– Promuovere l’incontro e la riunione di persone, i cui sforzi comuni possano permettere il raggiungimento di obiettivi prefissati, anche in collaborazione con altre organizzazioni aventi scopi similari, nazionali od internazionali.

L’associazione promuove quindi e sviluppa amichevoli relazioni tra i propri associati e tra gli associati di tutti gli altri Clubs italiani, aderenti a THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUBS nel quadro più ampio dell’interesse generale.

– Art. 2

L’associazione non ha fini di lucro, non svolge attività commerciale e non ha carattere politico ma esclusivamente culturale e di informazione.

SOCI – CATEGORIE – AMMISSIONI

 

– Art. 3

I soci che devono avere raggiunto l’età minima di 25 anni e svolgere una attività attinente agli scopi del club, si distinguono in:

  • Onorari
  • Effettivi
  • Vitalizi

– Art. 4

Il titolo di socio onorario potrà essere conferito dal Consiglio Direttivo per iniziativa del medesimo ovvero sulla proposta di almeno metà degli associati. E’ in facoltà del Consiglio Direttivo di riconoscere la qualifica di Socio Onorario ad Autorità per la durata della loro carica. La nomina a Socio Onorario viene conseguita con specifica delibera del Consiglio Direttivo.

– Art. 5

I Soci effettivi sono quelli che hanno un attivo interesse nella promozione degli scopi di The International Propeller Club e che abbiano fatto domanda di ammissione all’Associazione, debitamente presentata ed approvata secondo il regolamento per l’ammissione dei nuovi Soci.

I Soci effettivi non residenti, vale a dire coloro che svolgono prevalentemente la loro attività al di fuori della Sicilia, sono tenuti al versamento del 50% della quota associativa deliberata.

– Art. 6

I Soci Vitalizi possono essere nominati dal club tra i Soci che si sono particolarmente distinti, diventando soci a vita e non pagano nessuna quota associativa.

– Art. 7

I membri di carriera del Corpo Consolare possono essere ammessi a far parte dell’Associazione con le stesse norme e facilitazioni previste per i soci non residenti.

– Art. 8

Il Consiglio Direttivo approva il regolamento disciplinante le modalità di ammissione degli associati. In ogni caso il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza sull’ammissione dei nuovi associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

 Art. 9

L’Associazione è retta e regolata da un Consiglio Direttivo, che è investito del controllo e dell’amministrazione di ogni attività dell’Associazione stessa, ed opera per il conseguimento degli scopi sociali.

– Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di tre a sette membri, giusta delibera dell’Assemblea.

– Art. 11

Il Consiglio resta in carica tre anni ed i singoli Consiglieri sono tutti rieleggibili.

In caso di cessazione di alcuno dei Consiglieri dalla carica, con conseguente riduzione dei membri del Consiglio al di sotto del numero minimo di tre, si dovrà riunire senza indugio il Consiglio stesso, per la integrazione con il primo dei non eletti, onde reintegrare il numero minimo di tre Consiglieri.

La nomina sarà sottoposta a ratifica dell’Assemblea, nella sua prima riunione.

– Art. 12

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere. Tali due ultime cariche possono – su delibera dell’Assemblea – cumularsi in un unica persona.

– Art. 13

Il Consiglio può – di fronte a particolari esigenze – anche attribuire determinate mansioni e revocarle ad uno o più dei suoi membri ovvero anche ad associati scelti al di fuori del Consiglio medesimo. Gli associati chiamati ad assolvere tali mansioni prenderanno parte alle sedute del Consiglio se invitati, con voto consultivo e limitatamente alle questioni relative alle mansioni ad essi affidate.

– Art. 14

Il Consiglio con propria motivata delibera può nominare un Vice-Presidente e può istituire per i propri membri delle altre cariche oltre a quelle previste al precedente articolo 12.

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

– Art. 15

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Asssociazione. Con propria delibera a maggioranza può delegare poteri specifici.

– Art. 16

Il Consigliere Segretario coadiuva il Presidente nel coordinare le attività dei componenti il Consiglio Direttivo. A lui compete di sovrintendere ai servizi di segreteria e predisporre il rendiconto economico e finanziario che presenterà all’Assemblea annuale dei Soci.

QUOTE SOCIALI

 

– Art. 17

Il Consiglio Direttivo dell’Asssociazione fisserà annualmente le quote a richiedere ai Soci.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro due mesi dall’inizio dell’anno sociale. Se entro il terzo mese non sarà pervenuto il pagamento della quota, il Consiglio Direttivo potrà previo sollecito con R.R. prendere provvedimenti nei confronti del socio moroso, ivi compresa l’espulsione.

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa, i contributi associativi versati non fanno nascere in capo agli associati diritti su quote di partecipazione sociale trasferibili, liquidabli o rivalutabili.

DOMANDE DI AMMISSIONE

 

– Art. 18

La domanda di ammissione sarà esaminata dal Consiglio Direttivo che delibererà a maggioranza dandone conferma all’interessato ed a chi lo ha presentato.

La domanda di ammissione dovrà essere controfirmata da un Socio presentatore e da due Soci.

– Art. 19

 Le deliberazioni in materia di ammissione di nuovi Soci sono insindacabili e non sono motivate.

REGOLAMENTO

 

– Art. 20

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione potrà emanare in qualunque momento i regolamenti meglio visti nel quadro del presente statuto per disciplinare la vita dell’Associazione.

L’osservanza di tali regolamenti da parte degli associati è condizione tassativa per l’appartenenza all’Associazione.

COMITATI

 

– Art. 21

Il Consiglio Direttivo potrà istituire Comitati permanenti e/o temporanei fissandone i poteri e le facoltà.

Il Consiglio Direttivo stabilirà anche il numero e la nomina dei componenti di tali Comitati.

– Art. 22

Il Consiglio Direttivo nominerà un Comitato per le elezioni.

Tale Comitato sarà composto da almeno tre membri e di esso farà parte, quale membro di diritto, il Consigliere Segretario ovvero un altro membro del Consiglio Direttivo a ciò appositamente incaricato dal Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Consigliere Segretario.

– Art. 23

Il Comitato per le Elezioni predisporrà una lista di candidati da proporre all’Assemblea per la nomina a componenti il Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Tale lista potrà essere integrata da qualunque altro socio che abbia intenzione di candidarsi entro un termine fissato dal Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA ANNUALE

 

– Art. 24

L’Assemblea sarà tenuta ciascun anno e sarà convocata con almeno trenta giorni di preavviso a mezzo posta ordinaria. Potrà essere convocata in sede straordinaria a richiesta di almeno il 50% dei Soci.

Le assemblee sono regolate dalle norme in materia previste dal Codice Civile Italiano.

Non potranno essere distribuiti, in nessun caso, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

– Art. 25

Gli associati che non potessero partecipare all’Assemblea, potranno votare per delega conferita da altro associato. E’ ammesso un numero massimo di tre deleghe per associato.

– Art. 26

Il Presidente nominerà un Comitato di non meno di tre scrutatori al fine di compiere lo spoglio delle schede elettorali e calcolare i voti riportati da ciascun candidato.

La proclamazione degli eletti avverrà a cura del Presidente in carica.

ANNO FINANZIARIO

 

– Art. 27

L’anno finanziario dell’Associazione inizia il 1° settembre e termina con il 31 agosto dell’anno successivo. L’Assemblea approva il Bilancio Preventivo e Consuntivo.

DELIBERE DEGLI ORGANI DIRETTIVI

 

– Art. 28

Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione sarà adottata a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

PATRIMONIO

 

– Art. 29

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai versamenti eseguiti annualmente dai Soci, dagli eventuali accantonamenti, dal materiale acquistato, da eventuali lasciti, donazioni o successioni.

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

 

– Art. 30

Ai sensi dell’art.16 del Codice Civile Italiano costituisce diritto degli associati di partecipare a tutte le manifestazioni sociali ed alle assemblee con voce e voto pieni. Costituisce obbligo degli associati di pagare puntualmente le quote annuali fissate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

– Art. 31

Quando per particolari esigenze si ritenesse di addivenire allo scioglimento dell’Associazione, sarà convocata un’apposita Assemblea Generale Straordinaria per la trattazione di tale unico oggetto. Tale Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, ne fisserà i poteri e le facoltà. In caso di scioglimento dell’Associazione il residuo patrimonio andrà in ogni caso devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ADESIONI AD ENTI AFFINI

 

– Art. 32

L’Associazione potrà aderire a THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUBS.

VARIE

 

– Art. 33

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote annuali fissate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione non hanno diritto a voto nelle assemblee.

 – Art. 34

Per tutto quanto altro quì non contemplato si fa riferimento alle norme delle leggi italiane in materia di associazioni.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

 

– Art. 35

I Soci del Club si impegnano a non adire limitatamente ai rapporti associativi alle vie legali contro il Club, ma a ricorrere per ogni controversia al Collegio dei Probiviri, di cui fin d’ora accettano ogni delibera. A questo scopo, verranno eletti n.5 Probiviri da un elenco di persone predisposte da un Comitato Esecutivo e dureranno in carica per un triennio. I membri così nominati eleggono tra loro il Presidente del Collegio dei Probiviri e spetta al Collegio la composizione delle controversie sorte tra i Soci ed il Club.

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